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in «Quante equità?», a c. di Dario Mantovani e Salvatore Veca, Milano, Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, 2017, pp. 15-60. Pdf completo: http://ilasl.org/index.php/Incontri/article/view/299/300
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2018, TEORIA E CRITICA DELLA REGOLAZIONE SOCIALE 16 : 1 pp. 55-67.
2019
1. Reviviscenza della dottrina del diritto naturale; 2. Collegamento intrinseco tra status rei publicae e la naturalis ratio; 3. L’eredità greca e latina: dal ius naturale all’aequitas rudis; 4. Res publica id est res populi
2018, Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell’età medievale e moderna
The rebirth of scientia iuris in the 12th Century, thanks to the Bologna law school, born of Irnerius' teachings in the Digesto, did not eclipse the knowledge of rhetoric within the cultural heritage of the new doctores legum. On the contrary, they continued to treasure the ars rhetorica and had not yet developed the idea that legal science should not only be independent but completely self-sufficient and totally separate from the traditional literary-philosophical culture. The allegorical preambles we can read in Quaestiones de iuris subtilitatibus and in Anselmo dell'Orto's Iuris civilis instrumentum, in Piacentino's Summa Cum essem Mantuae or in Pillio da Medicina's Summa cum essem Mutine, all works from the12 th Century, are proof of the persistent links between iurisprudentia and artes liberales and of a tendency towards integration of different forms of knowledge, which would then be successfully combatted by Azo at Bologna in the early 13 th Century.
2007, L. Garofalo (ed.), Scopi e metodi della storia del diritto e formazione del giurista europeo. Atti Padova 25-26 novembre 2005 (Napoli)
in F. Cortese, M. Tomasi, Le definizioni nel diritto, Atti delle giornate di studio 30-31 ottobre 2015, in Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Trento, Napoli, 2016, 309-334 https://iris.unitn.it/retrieve/handle/11572/163651/113505/COLLANA%20QUADERNI%20VOLUME%2026.pdf.
Un accent assez important dans l'enseignement du droit romain est la présentation des principes juridiques fondamentaux établis par les juristes romains et restés inchangés jusqu’aujourd'hui. La question concernant l’aequitas dans le système juridique est un thème permanent des études consacrées au droit romain. La discussion au sujet de l’aequitas attire les savants car l’égalité est la base sur laquelle sont créés les principes généraux du droit. L'égalité (aequitas) est un principe universel et nous pouvons le découvrir dans beaucoup de domaines de la vie humaine. La communication présente une analyse du texte d’Aristote (Polit., III, 1287b) ainsi qu’une opinion sur l'origine de l’aequitas.
2009
Introduzione Il campo di osservazione del manuale è rappresentato dalla ricostruzione della mentalità giuridica medievale, in particolare nell'ottica del diritto privato, di quegli istituti (adozioni, tutele, vendite, locazioni, testamenti e donazioni) maggiormente espressivi di idealità, manifestazioni del corpo sociale meno condizionati da ingerenze autoritative nel mondo medievale. Il diritto medievale deve essere in quest'ottica concepito come un pianeta giuridico separato e conchiuso, segnato da una discontinuità con il classico e il moderno, dunque da una sua compiutezza. La media aetas non deve dunque essere percepita come un qualcosa di meramente transitorio, di non autonomo, di debole come momento storico. L'età del maturo diritto medievale coincide con il cd diritto comune, gran parte dell'opera dei giuristi in quest'epoca si compie sul Corpus iuris giustinianeo, ma deve essere smentita quella tendenza che concepisce il diritto comune come diritto romano ammodernato: il testo romano è spesso utilizzato come copertura autoritativa, come "vaso vuoto", momento di validità di una costruzione giuridica che in realtà è autonoma e trova la sua fonte sostanziale nei nuovi assetti e eventi che caratterizzano la nuova era. Dato di partenza per l'effettiva analisi dell'epoca in esame è la concezione del diritto non come mero fatto autoritativo, non come insieme di comandi promananti dall'autorità munta di poteri di coazione, ma piuttosto concepito nella sua storicità, nel suo essere una dimensione stessa del vivere associato. Partendo da una simile concezione, che non separa il diritto dal complesso della realtà sociale e considerandolo dunque come privilegio esistenziale di ogni agglomerazione sociale, appare naturale rifarsi al pluralismo degli ordinamenti teorizzato dal Santi Romano: il diritto non è solo prodotto dall'entità statuale, ma da un fascio illimitato di strutture sociali. Il diritto è dunque percepito come forma vitale del corpo sociale nella storia. strumento idoneo per la comprensione storica è quello dell'esperienza giuridica, cioè di quel peculiare modo di vivere il diritto nella storia, di percepirlo, concettualizzarlo, applicarlo in connessione a una determinata visione del mondo sociale, a determinati presupposti culturali. per quanto attiene nello specifico l'esperienza giuridica medievale va detto come qualsiasi datazione rigida sia artificiosa, la fissazione dei termini è sicuramente elastica ma effettiva in tal senso si è soliti circoscrivere tale epoca entro due avvenimenti 476, certificazione anagrafica del crollo dell'impero romano e 1520. L'esperienza
2009, in Rivista critica del diritto privato
2018, L'Era di Antigone
Obiettivo del contributo è esplorare il rapporto tra “bello” e “buono” ricostruendo i principali passaggi del ritratto “luminoso” che Hannah Arendt traccia dell’amico Walter Benjamin, a partire dalla propria concezione della biografia come punto di tangenza tra vita e pensiero, etica ed estetica, sé e Altro (Arendt 1989). Come osserva Cavarero (1997), secondo la filosofa tedesca infatti il racconto, per essere autentico, deve per forza avere la forma della biografia, perché è solo nel racconto della vita fatto da un altro che il Chi può rivelarsi. La biografia sembra dunque essere l’unica forma autentica di attestazione dell’identità, dal momento in cui ogni autobiografia non può che fermarsi al che cosa di una persona. L’Altro è dunque necessario come polo fondamentale per la definizione dell’identità. Da questo punto di vista, sbaraglia totalmente la concezione moderna del sé, tutta incentrata sull’interno e sul privato: a questa idea, sostituisce la nozione di un sé espressivo e relazionale, il cui statuto di realtà è costitutivamente esterno in quanto affidato sia allo sguardo che al racconto dell’altro (Cavarero 1997).
2006
La «ragionevolezza», mediante la quale la Corte costituzionale, gli altri giudici e ogni altro interprete introducono nell’ordinamento elementi di valutazione provenienti dall’esperienza, dal senso comune, da combinazioni di princìpi e valori soggette ad inevitabili cambiamenti, è figura tipicamente contemporanea, ma rappresenta in primo luogo lo strumento attraverso il quale, come in passato, mediare fra lex e factum, fra testo e contesto, fra la legge, da una parte, per sua natura astratta, immobile e anelastica, per definizione insensibile ai mutamenti della quotidianità, e la realtà della vita, dall’altra parte, pulsante, terrestre, multiforme. La ragionevolezza si è presentata come il mezzo mediante il quale il giurista contemporaneo ha cercato di ridare dignità, linfa e respiro ad un’interpretazione, dottrinale e giurisprudenziale, che l’«assolutismo giuridico» delle Codificazioni dell’800 aveva cercato di soffocare, il canale attraverso il quale rendere e mantenere il diritto ad uno «stato fluido», cioè aderente alle cose, alla vita, al sentimento comune, ai fatti economici e sociali. Come nel passato medievale e moderno, quando le categorie dell’aequitas, della ratio e della interpretatio rendevano il giurista vicino alla realtà storica e alle mutevoli esigenze economico-sociali, anche nell’età contemporanea la civiltà giuridica ha avvertito, pur a fronte di un percorso di progressiva statualizzazione, l’esigenza di mantenere il diritto ad uno «stato fluido», secondo l’uso fatto da Santi Romano nel 1906 e da Cesarini Sforza nel 1929. Nell’aequitas della dottrina giuridica medievale, nella ratio naturalis dei giusnaturalisti moderni, nella ragione artificiale di Coke, nello spirito popolare di Savigny, nel solidarismo di Cimbali, Gianturco e Simoncelli, nel concretismo di Saleilles, Gény e Planiol, si nasconde l’esigenza di un diritto ragionevole, tale perché conforme alle consuetudini, ai sentimenti e alle istanze di una società in divenire: un diritto «allo stato fluido», che assorba plasticamente i molti diritti di una società complessa e le pulsioni di un mondo rapido e vitale. La ragionevolezza del diritto, in questo senso, non è altro che l’esito di un processo interpretativo che in una realtà storica può essere valorizzato o mortificato ma che è comunque presente in quanto ontologicamente connaturato all’idea stessa di diritto: l’interpretazione come lettura ragionevole di un testo, cioè come mediazione fra il testo ed una realtà che è in continuo divenire, intrisa di storicità, di fatti economici e sociali, di valori (da ponderare) e senso di giustizia (princìpi da bilanciare). Fra Otto e Novecento, molto prima dunque della «crisi del diritto» conseguente alle tragedie del secondo conflitto mondiale, questa dimensione interpretativa riaffiora dall’oblio cui l’aveva costretta il legalismo statualistico, fino a ritrovare cittadinanza, sotto molteplici forme e intessuta di diverse ideologie, fra le voci di costituzionalisti come Romano e Mortati, di filosofi come Capograssi, di penalisti come Maggiore, di civilisti come Cesarini Sforza e Vassalli, di commercialisti come Mossa e Ascarelli.
2019, Ordine e ordinamento
2010, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario
Tommaso affronta il tema dell’epichèia o equità principalmente nella quaestio 120 della secunda secundae della Summa Theologiae. L’aequitas è una forma di giustizia del caso concreto, che costituisce il criterio fondamentale per una valutazione adeguata degli atti umani in vista del bene di tutti e di ciascuno. Il compito dell’equità, «quasi superior regula humanorum actuum», risiede infatti nella capacità di stemperare la rigida normatività di una norma, considerando anche l’intentio profonda della stessa lex posita. Nella misura in cui si rivela nella creatura razionale quale riflesso analogico dell’aequitas del Creatore, l’equità assume anche una dimensione teologica. St. Thomas deals with the theme of the epichèia or equity in the 120 quaestio of the Summa Theologiae secunda secundae. Aequitas is a form of justice in a real case that constitutes the main criterion for a suitable evaluation of human acts in view of everyone and each right. Aequitas task, «quasi superior regula humanorum actuum», lies on the ability of overcoming the rigidness of regulations, by considering the real intentio of the same lex posita too. As it reveals itself as the analogical reflection of God’s aequitas, equity also assumes a theological dimension.
2016
2019, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile
Il presente saggio, ultimato nei mesi iniziali del 2019, trae spunti da una serie di elementi. In primo luogo, esso rinviene la sua base più ampia in una riflessione che sto conducendo dal 2015, dopo il rientro in Europa da un lungo soggiorno di studio negli Stati Uniti, sull’oggetto, i compiti e il metodo della scienza nell’ambito della quale, dalla metà degli anni ’80 del secolo XX, svolgo le mie ricerche. In secondo luogo, esso si basa su studi e ricerche specificamente condotte, nonché su di un corrispondente testo preliminare scritto, per la stesura della relazione alla XXX Giornata di studio della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, dedicata a: Il pensiero giuridico di Vittorio Denti nel centenario dalla nascita, Università degli Studi di Bologna, 14 dicembre 2018. In terzo luogo, esso si giova del difficile sforzo di sintetizzare, nell’arco di tempo di esposizione orale di quindici minuti concessomi in quella Giornata di studio, i risultati di tale lavoro preparatorio, e si arricchisce degli stimoli ricevuti in quella sede dalle altre relazioni e dagli interventi. Si è aggiunta, in quarto e ultimo luogo, una riflessione ulteriore, che si è svolta a distanza di più di un mese dal seminario bolognese. Essa ha tratto spunto dal «ritrovamento», sull’indice digitale del Servizio bibliotecario nazionale, del titolo di un piccolo volume, edito a Cremona nel giugno 1945: La rinascita liberale e i giovani, che vede come autori Paolo Serini e Vittorio Denti. Esso consta di un contributo principale, scritto da Paolo Serini nell’aprile del 1944 e destinato a far conoscere specialmente ai giovani «gli orientamenti del pensiero liberale contemporaneo». In appendice vengono poi ristampati tre articoli, il primo di Serini (Liberali «conservatori»?) e gli altri due di Denti, usciti in precedenza nei fogli clandestini Il Risorgimento Liberale e Il Caffè e nel quotidiano milanese La Libertà. Poiché questi scritti sono difficilmente reperibili, ho proposto alla Direzione di questa Rivista di pubblicare di nuovo il primo dei due scritti di Denti, Posizione dei giovani, di straordinario interesse, anche con riguardo ai temi del pensiero giuridico di Denti affrontati nel presente saggio. Ciò ha impresso alla versione definitiva del mio testo un andamento parzialmente diverso da quello concepito in preparazione della Giornata di studio. La complessa gestazione può rendere ragione del fatto che, mentre La sentenza civile era il titolo della relazione che mi era stato assegnato originariamente, il saggio reca un titolo diverso, che riflette un più ampio oggetto di studio. In relazione a quest’ultimo, il mio pensiero si trova ancora in uno stadio relativamente iniziale, che mi sono determinato a rivelare anzi tempo sotto la necessità di consegnare un testo entro un termine per la pubblicazione in questa Rivista. Tale stadio può spiegare un certo carattere opaco che l’espressione «formalismo giuridico» assume nel titolo e nel testo del mio saggio. In realtà essa assume un significato convenzionale: quello di indicare la prima fase del pensiero giuridico di Denti. A chi desideri una definizione con maggiore contenuto, indicherei provvisoriamente il passo in cui lo stesso Denti attribuisce al formalismo il «distacco dalla realtà politica, economica e sociale», ove il termine «distacco» non si carica di accezioni sempre negative (per le opportune citazioni rinvio al testo). D’altra parte, i legami tra il saggio e l’occasione prossima che ne ha promosso la stesura sono molto evidenti. Da un lato, il tema di fondo del saggio è svolto traendo esempio dalla prima monografia di Denti. Dall’altro lato, l’idea di allargare l’oggetto dell’indagine era già maturata in fase di preparazione della mia relazione per la Giornata di studio. Rivolgo un sentito pensiero di ringraziamento al prof. Federico Carpi, nonché agli altri membri della Direzione di questa Rivista, per l’invito che mi hanno gentilmente rivolto a prendere la parola in un incontro di studio così importante, offrendomi così l’opportunità di saggiare, con riferimento ad un tema specifico, la tenuta di quella riflessione più ampia.
2015
The lesson of the Italian humanists in the fifteenth century was not in vain: the effort to historicize and apply philology to the Digest and the Code of Justinian has led in the sixteenth century to not give their effectiveness in modern Europe for granted. Among the many proposals for a new approach to Roman law, the most innovative and radical one is provided by François Hotman in Antitribonian treatise, written in 1567 but published posthumously in 1603. Hotman’s belief is that Roman law is the result of an experience of the past, now ended. Political institutions, the organization of the state, the economic and social life: everything has changed compared to ancient Rome and insisting on applying the ancient Roman law is wrong and harmful. Forcing young people to study Justinian’s compilations at university means wasting their time: their preparation should not be bookish and mnemonic but must be based on learning from the masters’ direct voice and practicing in court. It is up to the king to take the initiative to condense any legal knowledge in one or two books, with simple and clear rules, easily knowable by everyone. Hotman’s reform project was not successful: on one side the lawyers did not want to give up the traditional method of study and work, and on the other side the king wanted to use Roman law to assert his own privilege in the creation of the law.
2015, in: Pio II nell’epistolografia del Rinascimento, a cura di L. Secchi Tarugi
In una lettera del 1 giugno 1444 dalla corte imperiale Enea Silvio Piccolomini prende posizione contro la scienza giuridica a favore della poesia e delle humanae litterae; egli sostiene infatti la superiorità culturale degli umanisti ed anche, contro il luogo comune opposto, l'utilità pratica delle loro conoscenze. Tra le cause della polemica occorre ricordare anche la situazione di disagio vissuta dal Piccolomini nella cancelleria imperiale, dove i posti di maggiore importanza sono riservati ai giuristi. Through a letter sent from the imperial court and dated 1st June 1444, Aeneas Silvius Piccolomini expresses his position against the juridical science and in favour of poetry and humanae litterae. Indeed, despite the opposite commonplace, he states the cultural superiority of humanists and the practical utility of their knowledge. Among the causes of his polemic, it is worth mentioning Piccolomini's uncomfortable situation in the imperial chancery, where the most important posts were reserved for the jurists.
2012
La finalizzazione dell'uomo e delle sue aspettative, assecondando e tutelando la natura, diventò il punto focale della giurisprudenza romana ed è sancita da Giustiniano. Persona equivalente di 'uomo storico' e non di 'uomo di valori'.
2011, Materiali per una storia della cultura giuridica
2018, Historia et ius . Rivista di storia giuridica dell’età medievale e moderna [www.historiaetius.eu - 14/2018 - paper 11]
The non-justiciability refers to situations that are based on the inability of the judge to rule for internal or external reasons. With regard to the modern age, the matter has been connected to the hypotheses of denial of justice and has been intertwined with the forms of responsibility of the judge. From a critical viewpoint, the denegata iustitia is analyzed by way of the hypotheses of denial of the juridical order, and of delay in the administration of justice, taking the acts against justice into account.
2007
2006, AA.VV., Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato 2 (Napoli)
First part of a study on good faith in the history of contract law. Aim of the study is a better understanding of the principle in each phase of its history, and an explanation - through the historical analysis - of some peculiar features of good faith in contemporary law. This first part is introductory, and deals with the role of good faith in Italian private law. The following parts will be dealing with Roman law and the civilian and common law traditions, up to the European civil codes and Anglo-American law.
2016, In Scritti per Alessandro Corbino (Tricase)
The idea of ius gentium, in the sources of the Republican period, is not restricted to a specific field of private or international law but is on the contrary quite general: it is an ancient idea, already formed in the II century BC and probably older, which conveys the Roman belief in the existence of rules in force among all peoples. These rules, when accepted in the law of the civitas, become immediately part of the ius civile, without any need of a statute and without any connections with the ius honorarium.
Diritto romano e economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell'Impero) a cura di
Revista General de Derecho Romano 28 (2017) RIASSUNTO: La forza della riflessione vichiana sulle XII Tavole emerge per diretta dichiarazione del filosofo napoletano in una pagina della sua autobiografia e presenta elementi utili a ricostruire il quadro di partenza dal quale si articola la discussione storiografica. Le leggi decemvirali costituiscono per il Vico un accurato banco di prova per dimostrare il rapporto tra analisi filologica e prospettiva filosofica; ciò consente di recuperare per un verso la sua potente visione del diritto romano, peraltro di segnare-in un'analisi tra i diversi strati della produzione vichiana (dal Diritto Universale alle tre edizioni della Scienza Nuova)-i condizionamenti e gli impulsi che il sistema di interpretazione delle fonti (il certum vichiano) riceve dal suo impianto filosofico. RESUMEN: La fuerza de las reflexiones de Vico sobre las Doce Tablas emerge a través de la declaración directa del filósofo napolitano en una página de su autobiografía y presenta elementos útiles para reconstruir el marco a partir del cual se articula el debate historiográfico. Las leyes decenvirales constituyen para Vico un banco de pruebas preciso para demostrar la relación entre análisis filológico y perspectiva filosófica; esto le permite recuperar por un lado su poderosa visión del derecho romano, y por el otro señalar-en un análisis entre los distintos tipos de producción viquiana (del Derecho Universal a las tres ediciones de la Ciencia Nueva)-las influencias e impulsos que el sistema de interpretación de las fuentes (el certum viquiano) recibe de su sistema filosófico. ABSTRACT: The strength of Vico's reflections in 'The Laws of The Twelve Tables' is derived directly from a statement of the Neapolitan philosopher on a page of his autobiography, and presents useful elements to reconstruct the starting framework which articulates the historiographical discussion. For Vico, 'The Decemviral Legislation' was an accurate sounding board to prove the relationship between philological analysis and philosophical perspective; This allowed him the opportunity to present his powerful vision of Roman law, as well as, to outline an analysis between the different layers of Vichian Rhetoric (Universal Law, the three editions of New * Il contributo è stato dedicato al Prof. Alessandro Corbino e pubblicato in Scritti per Alessandro Corbino 5 (a cura di I. Piro), Tricase-Libellula 2016, 160-206.